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Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art15 · fonte su Normattiva