Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Art. 15 — Impianti igienico-sanitari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004. Leggi il testo vigente →
Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
