[1]Acqua e impianti igienico-sanitari

[2]1. Le parti riconoscono la necessita' di garantire la disponibilita' e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda:

  • a)lo sviluppo delle capacita' ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari;
  • b)gli effetti della qualita' dell'acqua sugli indicatori sanitari;
  • c)l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualita' dell'acqua, dal controllo ai laboratori;
  • d)i programmi educativi che evidenziano la necessita' della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche. 2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art49 · fonte su Normattiva