[1]Acqua e impianti igienico-sanitari
[2]1. Le parti riconoscono la necessita' di garantire la disponibilita' e la gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari per tutti e, di conseguenza, convengono di collaborare, tra l'altro, per quanto riguarda:
- a)lo sviluppo delle capacita' ai fini di una gestione efficiente delle reti di approvvigionamento idrico e di servizi igienico-sanitari;
- b)gli effetti della qualita' dell'acqua sugli indicatori sanitari;
- c)l'ammodernamento della tecnologia connessa alla qualita' dell'acqua, dal controllo ai laboratori;
- d)i programmi educativi che evidenziano la necessita' della conservazione, dell'impiego razionale e della gestione integrata delle risorse idriche. 2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi di cooperazione regionali in questo settore.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
