Art. 16 — Vigilanza
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Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorita' marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza degli uffici del Genio civile per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento. Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici. I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
