Art. 21 — Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca
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Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 e' concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purche' si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di 6 mesi. Il contributo e' commisurato come segue:
- a)lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;
- b)lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
