Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 21 — Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca

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Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 e' concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purche' si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di 6 mesi. ((L'ammontare del contributo e' commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire e' determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunita' economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorita' marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183)). I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art21 · fonte su Normattiva