Art. 24 — Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti
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Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni. Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalita' previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
