Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 26 — Organizzazione delle iniziative promozionali

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Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

  • a)incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare del pesce azzurro e di altre specie massive poco utilizzate;
  • b)spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo piu' accessibile. Il programma e' predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi. Esso e' articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti piu' efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art26 · fonte su Normattiva