Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 26 — Organizzazione delle iniziative promozionali

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Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1: ((a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima;))

  • b)spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo piu' accessibile. Il programma e' predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi. Esso e' articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti piu' efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali. ((L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma puo' essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca)).

Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art26 · fonte su Normattiva