Art. 27 — Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004. Leggi il testo vigente →
Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
