Art. 30 — Commissioni consultive locali per la pesca marittima
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Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' modificato come segue: "I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione".
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
