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Il primo piano nazionale della pesca e' predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data. In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

  • a)nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;
  • b)in conformita' alle priorita', ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art35 · fonte su Normattiva