Art. 9 — Stanziamento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
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Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, e' autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi. Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, e' autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 9 luglio 2004
