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All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981 sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008
