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Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati gia' approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresi', i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.
Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008
