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Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati gia' approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresi', i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;50~art2 · fonte del testo