Provvedimento abrogato da l d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato da l d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008. 211 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Il comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed e' composto dai seguenti membri: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione; tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle universita' e degli istituti universitari statali; tre componenti di consigli di amministrazione delle universita' e degli istituiti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati. Il comitato e' presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto. Il comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle universita' e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal comitato stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DA L D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-03-06;50~art4 · fonte del testo