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I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite e' ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Il consiglio di amministrazione dell'universita' puo' delegare, in tutto o in parte, l'ingegnere preposto all'ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo. Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti gia' approvati, purche' non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell'universita'. Agli ingegneri degli uffici tecnici delle universita' possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;50~art6 · fonte del testo