E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonche' per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art5 · fonte su Normattiva