E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame, nonche' per l'acquisto di attrezzature. Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. All'istituto nazionale della nutrizione, all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e' assegnato un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni, 2 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi. Per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamita' naturali e avversita' atmosferiche e alla gestione dei Consorzi di difesa, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di lire 2 miliardi a favore dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, previa approvazione del progetto predetto in linea tecnico-economica. Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    La "rilevanza" delle cooperative agricole, a favore delle quali è previsto il concorso nel pagamento degli interessi, è sempre qualificata dalla dimensione nazionale, o comunque ultraregionale, del fenomeno, in quanto l'intervento statale non si estende ad attività localizzate nel solo ambito dell'ente autonomo, anche se questo è la Regione. Siffatta configurazione della categoria dei beneficiari risulta coerente con gli ordinamenti seguiti dal legislatore nel disegnare il campo delle funzioni statali. Infatti, l'art. 71 del d.P.R. n. 616/77 annovera alla lettera h), fra le materie spettanti allo Stato, "le associazioni ed unioni nazionali di produttori" nel settore agricolo, mentre le disposizioni introdotte nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, configurano un organismo di rappresentanza dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, che opera esclusivamente a livello nazionale, il che collima con la disciplina dettata nell'art. 70 del d.P.R. n. 616 sotto la rubrica "calamità naturali", nonché nell'art. 71 alla lett. e), che mantiene allo Stato competenze rispetto alle quali l'automazione dei dati statistici e contabili relativi alle dette calamità e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 1981, è strumentalmente collegata. Pertanto, non sono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli artt. 6 e 11, quarto e quinto comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente interventi a sostegno dell'agricoltura, che prevedono la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi, a favore dei "consorzi nazionali di cooperative agricole" e delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale", sui mutui contratti "per il coordinamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime", nonché la concessione di un contributo straordinario, nella misura massima di lire due miliardi, a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa, per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili riguardanti le calamità naturali e la gestione dei consorzi di difesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale delle norme succitate).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art11 · fonte su Normattiva