Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Art. 7 — Attività dimostrativa ed assistenza tecnica

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonche' le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attivita' svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art7 · fonte su Normattiva