Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Art. 50 — Disposizioni transitorie per i mutui

Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potra' ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli. Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente articolo 12, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potra' essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art50 · fonte su Normattiva