Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli e' autorizzata:

  • a)la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta del prodotti, nonche' per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limita massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
  • b)la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, dai regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art24 · fonte su Normattiva