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Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo e' corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate. I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 1, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e' concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono erogati, con le modalita' stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17 novembre 1984, n. 775, e sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-04-11;113~art3 · fonte del testo