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Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente articolo 3 e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988. Agli oneri previsti dal precedente comma, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede a carico degli stanziamenti disposti per i medesimi anni dalla legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 22 dicembre 2008
