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I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

Testo in vigore dal 19 aprile 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-04-11;113~art5 · fonte del testo