La localizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in difformita' dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatta salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storicoarchitettonici e in materia sanitaria e della sicurezza, e' disposta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse. Per l'approvazione di progetti che comportino ristrutturazioni complesse della rete viaria e un cofinanziamento da parte di regioni ed enti locali e' possibile altresi' avvalersi dello strumento dell'accordo di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione. Il progetto di soppressione dei passaggi a livello interessanti gli itinerari regionali viene approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con le regioni, i comuni e le province interessate.
Testo vigente dal 14 ottobre 1998
