Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonche' dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu' importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." per un importo non superiore a lire 300 miliardi. Il programma degli interventi e' sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 324/2000

    Altra decisione
    21 luglio 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce della intervenuta legge 23 dicembre 1999, n. 488, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4 e dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, denunziato, in riferimento all'art. 81, quarto comma della Costituzione, in quanto non contiene alcuna previsione in ordine agli interventi a favore delle Ferrovie dello Stato per la soppressione dei passaggi a livello e per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, successivamente agli esercizi compresi nel bilancio triennale 1998-2000. A.M.M.

    Art. 81 cost. · Art. 1 Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza · Art. 3 Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-10-08;354~art3 · fonte su Normattiva