La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", e' autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonche' le linee regionali di particolare rilevanza, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. Il piano triennale e' inviato alle Camere perche' sia trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento, tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorita':

  • a)velocita' e frequenza dei convogli ferroviari;
  • b)volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;
  • c)numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento;
  • d)passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densita' abitativa e di traffico locale;
  • e)incidentalita' storica del passaggio a livello. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perche' sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 ottobre 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 324/2000

    Altra decisione
    21 luglio 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce della intervenuta legge 23 dicembre 1999, n. 488, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4 e dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, denunziato, in riferimento all'art. 81, quarto comma della Costituzione, in quanto non contiene alcuna previsione in ordine agli interventi a favore delle Ferrovie dello Stato per la soppressione dei passaggi a livello e per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, successivamente agli esercizi compresi nel bilancio triennale 1998-2000. A.M.M.

    Art. 81 cost. · Art. 1 Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza · Art. 3 Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-10-08;354~art1 · fonte su Normattiva