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[1]All'art. 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, aggiungere:

[2]Pero' per gli ufficiali dell'esercito attivo permanente sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione sara' liquidata secondo la seguente tabella:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Le pensioni per ferite o infermita' contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;482~art1 · fonte del testo

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