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[1]All'art. 67 del citato testo unico e' sostituito il seguente:
[2]Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:
- a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;
- b)tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare;
- c)tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.
[3]Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni.
[4]I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
