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[1]All'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, vengono aggiunti i seguenti comma:

[2]Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario pero' e' limitato ad otto anni.

[3]Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneita' pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di eta' e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre pero' per non piu' di otto anni.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;482~art3 · fonte del testo

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