Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 9 del citato testo unico, aggiungere:

[2]Gli ufficiali superiori potranno pero', anche prima di aver raggiunti i 52 anni di eta' ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto gli estremi di eta' e di servizio all'uopo richiesti per grado di capitano.

[3]In questo caso la pensione sara' loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;482~art4 · fonte del testo

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