Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 9 del citato testo unico, aggiungere:
[2]Gli ufficiali superiori potranno pero', anche prima di aver raggiunti i 52 anni di eta' ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purche' abbiano raggiunto gli estremi di eta' e di servizio all'uopo richiesti per grado di capitano.
[3]In questo caso la pensione sara' loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
