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Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani la pensione sara' liquidata in base alle aliquote stabilite per la rispettiva arma di provenienza, dalla tabella dell'art. 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
