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[1]Le disposizioni della presente legge saranno applicabili solo agli ufficiali che alla data della sua promulgazione si troveranno: In servizio attivo permanente - in aspettativa - in disponibilita'. In posizione di servizio ausiliario.
[2]A coloro, fra questi ultimi, che, essendo richiamati in servizio, avessero conseguita una promozione, sara' concesso il diritto di opzione fra:
- a)il trattamento delle vigenti leggi (testo unico quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389);
- b)la liquidazione della pensione, secondo la tabella dell'art. 1 della presente legge, fatta sulla media degli stipendi del grado col quale furono collocati in posizione ausiliaria calcolata come se in quel grado avessero trascorsi anche gli anni passati nel grado superiore quali richiamati in servizio, e di quel grado stesso avessero goduto tutti gli aumenti stabiliti da leggi successive.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]VIGANO'. CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
