Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita' di proprieta' governativa sara' permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi nel Regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
