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La somma, che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viena annualmente inscritta, nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, sara' divisa in due parti, l'una delle quali rimarra' destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sara' devoluta ed acquisti di oggetti di antichita' o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrispondera' alla meta' dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art21 · fonte del testo

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