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[1]Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo e' autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

[2]Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art22 · fonte del testo

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