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Il Ministero della Pubblica Istruzione, entro un mese dalla inscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichita' di proprieta' privata, ne dara' partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'articolo 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
