Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, e' punita con la multa da lire 500 a lire 10,000.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
