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Per l'esportazione clandestina di opere d'antichita' o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col R. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Pero' la confisca seguira' a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sara' fatta nel modo che verra' stabilito dal Regolamento in esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
