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Alle violazioni degli articoli 10 e 11 sono applicabili le multe indicate nell'articolo Se il danno e' in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovra' pagare una indennita' equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichita' perduto o alla diminuzione del valore.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
