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L'amministratore dell'Ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della Pubblica Istruzione, non presentera' l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita' di spettanza dell'Ente morale da lui amministrato, secondo quanto e' prescritto all'articolo 23, o presentera' una denuncia dolosamente inesatta, sara' punito con la multa da lire 50 a lire 10,000.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
