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[1]Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto e' disposto nell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª), e 7 febbraio 1892, n. 31.

[2]Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichita'.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art35 · fonte del testo

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