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[1]Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.
[2]Col Regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle gia' esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
