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[1]Il maggiore onere, derivante dallo aumento degli stipendi dei veterinari provinciali, va per intero a carico dello Stato.

[2]Resta consolidato nella misura di L. 120.750 il debito delle Provincie per la meta' degli stipendi finora goduti dai veterinari provinciali.

[3]Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione dei ruoli organici per i servizi zooiatrici approvati con la presente legge, si fara' fronte con i proventi di visita sanitaria e delle ammende previsti dall'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

[4]A tale uopo viene ridotta del corrispondente ammontare la quota di tali proventi destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie, giusta 1' art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

Testo in vigore dal 28 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;812~art2 · fonte del testo