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[1]Per la vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, e' istituita una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanita' pubblica al Ministero dell'interno in conformita' alla tabella n. 2 annessa alla presente legge.
[2]La spesa complessiva di L. 22.600 per la nuova sezione di laboratorio, di cui all'articolo precedente, gravera' sul fondo delle L. 50.000, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, in applicazione dell'art. 16 della legge 11 luglio 1904, n. 388.
Testo in vigore dal 28 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
