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Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1885 e 1886 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in prima categoria nella leva sulla classe 1887, assumeranno, quelli nati nel 1885 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1886 la ferma di anni due.
Testo in vigore dal 26 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
