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Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1880 e 1881 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1882, assumeranno, quelli nati nel 1880 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1881 la ferma di anni due.
Testo in vigore dal 24 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
