Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1912 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e' sostituito l'articolo seguente:
[2]«Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Credaro.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 9 maggio 2025
