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[1]All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e' sostituito l'articolo seguente:

[2]«Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Credaro.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;688~art3 · fonte del testo