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In tempo di guerra:
- a)si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;
- b)le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione, per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 12 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
