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[1]Dell'idoneita' all'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianita', giudica una Commissione di avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla loro volta sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.
[2]Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle Commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli, e' determinata dal regolamento.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
